IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3; 
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; 
  Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del  personale
militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 1995; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; 
 
                               EMANA: 
                   il seguente decreto legislativo 
 
                               Art. 1 
                          Istituzione ruoli 
 
  1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti  i
seguenti ruoli: 
    a) ruolo "ispettori"; 
    b) ruolo "sovrintendenti"; 
    c) ruolo "appuntati e finanzieri". 
  2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi
o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale  del
Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze
di polizia a ordinamento militare  e  civile,  sono  stabiliti  dalla
tabella A allegata al presente decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni   apportate   dall'errata-corrige   pubblicato   in   G.U.
13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  La  legge  6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n. 5, recante autorizzazione di spesa per  la  perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale  delle  altre  forze  di
          polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
          rapporto  d'impiego  delle Forze di polizia e del personale
          delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
          carriere, attribuzione e trattamento economici".
             -  La  legge  29  aprile  1995,  n. 130 reca: "Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate".